IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 dicembre  2005,  con il quale lo stato di emergenza in ordine alla
situazione   socio-economico-ambientale   determinatasi   nel  bacino
idrografico  del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al
31 dicembre 2006;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3270  del  12 marzo  2003,  n.  3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del
2 ottobre  2003,  n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004,
n.  3378  dell'8 ottobre  2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388
del  23 dicembre  2004,  n.  3390  del  29 dicembre 2004, n. 3449 del
15 luglio 2005, e n. 3452 del 1° agosto 2005;
  Ravvisata   la  necessita'  di  apportare  ulteriori  modifiche  ed
integrazioni    alle    citate   ordinanze   di   protezione   civile
precedentemente  emanate,  al  fine  di un definitivo superamento del
contesto  critico  in  rassegna,  con  particolare  riferimento  alla
situazione  in  atto  nel  sistema  depurativo  del comprensorio Alto
Sarno;
  Visti  gli  esiti  della  riunione  tenutasi presso il Dipartimento
della  protezione  civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
in data 23 novembre 2005;
  Vista le note prot. n. DPC/CG/58643 del 24 novembre 2005 e prot. n.
DPC/CG/63467  del  19 dicembre 2005 del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Vista  la nota prot. n. GAB/2005/10670/B02 in data 20 dicembre 2005
dell'Ufficio  di  Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio;
  Vista  la  nota  prot.  n.  12927/MIN.1  del  28 dicembre  2005 del
Generale Roberto Jucci - Commissario delegato;
  Vista  la  nota del 28 dicembre 2005 dell'Assessore alla protezione
civile della regione Campania;
  Vista  la  nota  prot.  n.  25/F  dell'8 febbraio  2006,  con cui i
rappresentanti  legali  della  Convenzione stipulata in data 2 luglio
2003   per   la  gestione  unitaria  e  coordinata  dell'impianto  di
depurazione  di Solofra e Mercato San Severino hanno espresso formale
assenso  in ordine agli adempimenti da porre in essere da parte della
Convenzione   medesima,  propedeutici  al  subentro  del  Commissario
delegato nella gestione del sistema depurativo Alto Sarno;
  Acquisita  l'intesa  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio;
  Acquisita l'intesa della regione Campania;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Tenuto  conto dell'unicita' del complesso depurativo costituito
dagli impianti di Solofra e Mercato San Severino, il Generale Roberto
Jucci  -  Commissario delegato provvede, a decorrere dall'ultimazione
degli  interventi da porre in essere ai sensi del successivo comma 2,
e  fino  alla  cessazione dello stato di emergenza, al subentro nella
gestione  unitaria del sistema depurativo del comprensorio Alto Sarno
e della rete dei collettori comprensoriali.
  2.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente  ordinanza  la Convenzione stipulata dai comuni di Solofra e
Mercato San Severino in data 2 luglio 2003 per la gestione unitaria e
coordinata  dell'impianto  di  depurazione  di  Solofra - Mercato San
Severino  provvede, mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dalla
riscossione   dei  crediti  maturati  e  non  ancora  riscossi,  allo
smaltimento   dei   fanghi  disidratati  derivanti  dal  processo  di
depurazione, attualmente giacenti nelle apposite vasche.
  3.  I  soggetti gestori dei servizi idrici provvedono al versamento
sulla  contabilita'  speciale  del  Commissario delegato dei proventi
derivanti  dal  servizio  di riscossione dei proventi derivanti dalle
tariffe  di depurazione e pubblica fognatura di cui all'art. 14 della
legge  n. 36/1994 e successive modifiche ed integrazioni entro trenta
giorni dalla riscossione delle medesime.
  4.   Ove   ricorrano   situazioni  di  inadempienza  rispetto  alle
iniziative  da  porre  in  essere  da  parte dei soggetti gestori dei
servizi  idrici  di  cui  al  comma 3,  il  Commissario  delegato  e'
autorizzato  a  disporre  per  la  sostituzione delle Amministrazioni
inadempienti;  a tal fine il Commissario delegato assegna al soggetto
inadempiente  un  congruo  termine  per  provvedere  in  ordine  alle
attivita'  predette,  decorso  inutilmente  il  quale provvede in via
sostitutiva,   direttamente   ovvero  per  il  tramite  del  soggetto
attuatore di cui al comma 5.
  5.  Per  lo  svolgimento dell'attivita' da porre in essere ai sensi
della   presente   ordinanza,   con   particolare   riferimento  agli
adempimenti  connessi  alla gestione operativa del sistema depurativo
dell'Alto  Sarno,  il Commissario delegato si avvale dell'opera di un
soggetto  attuatore  dal  medesimo  nominato,  cui affidare specifici
settori  di  intervento  sulla  base  di  direttive di volta in volta
impartite dal medesimo Commissario.
  6.   In   ragione   dei  maggiori  oneri  connessi  agli  ulteriori
adempimenti  previsti  dai  commi 1,  4 e 5 del presente articolo, e'
assegnata  al  Generale  Jucci  -  Commissario  delegato, a titolo di
anticipazione,  l'ulteriore somma pari ad un milione di euro a valere
sul   Fondo   della  protezione  civile,  che  presenta  l'occorrente
disponibilita'.
  7.  La  Convenzione  di  cui  al  precedente comma 2 cessa di avere
efficacia  a  decorrere  dal  subentro  del  Generale Roberto Jucci -
Commissario  delegato  nella gestione unitaria del sistema depurativo
del comprensorio Alto Sarno.
  8.  Con  successivo  provvedimento  del Capo del Dipartimento della
protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri e'
nominato  un  soggetto  attuatore  per  il  compimento  di  tutte  le
iniziative  di  carattere solutorio rispetto alle posizioni debitorie
maturate dalla Convenzione a decorrere dalla data dell'8 ottobre 2004
fino a quella di entrata in vigore del presente provvedimento.
  9.  Agli  oneri  conseguenti  alle iniziative di cui al comma 8, il
soggetto attuatore provvede a valere sulle seguenti risorse:
    euro  542.523,16 rivenienti dalle economie realizzatesi a seguito
dell'attivita'  posta  in  essere  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 8,
dell'ordinanza   n.   3378/2004,  e  disponibili  sulla  contabilita'
speciale del Commissario delegato;
    euro 2.500.000,00 a valere sul bilancio della regione Campania;
    ribassi  d'asta ottenuti a seguito dell'espletamento dei bandi di
gara  per  la  realizzazione  degli  interventi  di  ripristino della
funzionalita'  degli  impianti  del  complesso  depurativo  dell'Alto
Sarno;
  10.  I  commi  1,  2,  3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 1 dell'ordinanza n.
3378/2004, e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati.